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Lo statuto
 Lo statuto dell'associazione
 

FOSSALTA
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE WARGAME (ABW)
di Simulazione, Modellismo e Ricerca Storica



STATUTO

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PREMESSA

FOSSALTA - Associazione Bolognese Wargame (ABW) - è un'associazione Bolognese senza fini di lucro, costituitasi ai sensi degli Art. 36 e ss. Del C.C., il 05/12/98 a Bologna da un gruppo di appassionati del settore Simulazione e Modellismo, intenzionati a promuovere la diffusione della loro attività a tutti gli abitanti dell'area di Bologna e comuni limitrofi interessati ad un approccio alla Storia più consapevole e coinvolgente.
I promotori impegnano i rappresentanti dell'Associazione a contattare rapidamente le istituzioni locali allo scopo di realizzare quelle sinergie indispensabili per un efficace avvio delle attività che l'Associazione si propone, secondo quanto espresso nello Statuto.
I promotori, riuniti in ASSEMBLEA COSTITUTIVA e di seguito riferiti come SOCI FONDATORI, sono:
Alberto PAGNOTTI, nato a BOLOGNA il 9/3/1955 e residente in Via Silvagni 11 a BOLOGNA.
Carlo CORTICELLI, nato a BOLOGNA il 24/5/1960 e residente in Via Todaro 3 a BOLOGNA.
Gianluca ALBERTAZZI, nato a BOLOGNA il 6/5/1961 e residente in Via Turati 69 a BOLOGNA.
Mario VITALE, nato a BOLOGNA il 23/11/1962 e residente in Via G. di Vittorio 17 a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO).
Piergiorgio CAPUTO, nato a BOLOGNA il 12/3/1969 e residente in Via Dagnini 33 a BOLOGNA.
Massimiliano MARCONI, nato a BOLOGNA il 21/8/1970 e residente in Via Ronzani 63 a CASALECCHIO DI RENO (BO).
Giuliano Matteo CARRARA, nato a OTTAWA (CANADA) il 2/10/1971 e residente in Via Vallescura 7 a BOLOGNA.

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TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
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Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita un'associazione senza scopo di lucro, denominata FOSSALTA - Associazione Bolognese di Simulazione, Modellismo e Ricerca Storica.
Art. 2 – OGGETTO
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:
a) promuovere sul territorio bolognese la conoscenza e la diffusione dei giochi di simulazione esclusivamente di rilievo storico anche con riferimento alla loro valenza sociale e culturale;
b) promuovere ed organizzare direttamente ricerche storiche, sia in forme di simulazioni, sia in forma di studi interdisciplinari,
finalizzate all’interpretazione degli eventi mediante un’analisi di tutti i campi (politico, economico, militare, etc.) che influenzarono il corso della storia;
c) collaborare con le Istituzioni al fine di dare pubblico risalto all’attività dell’Associazione, in particolare per diffondere i risultati delle ricerche e delle simulazioni culturalmente di maggior interesse per la cittadinanza, attraverso dimostrazioni, convegni, seminari e giornate di studio.
Art. 2 bis
La sede dell’Associazione è situata in Anzola dell’Emilia piazza Giovanni XXIII n. 2 presso la Biblioteca Comunale, detta sede verrà automaticamente trasferita mediante delibera ordinaria dell’assemblea dei soci da registrarsi a verbale nel caso in cui venisse offerta ed accettata dalla maggioranza degli associati altra sede sempre nel circondario bolognese.
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TITOLO II - ASSOCIATI
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Art. 3 - AMMISSIONE DEI SOCI
Sono ammessi quali SOCI le persone e gli enti la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno due soci, sarà accettata dal Consiglio di Amministrazione con delibera irrevocabile e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio.
Art. 3 bis
L’ammissione dei soci a partire dal febbraio 2005 sarà vincolata ad un primo biennio in prova durante il quale l’associato godrà di tutti i diritti e doveri previsti dall’art. 4 dello statuto ad eccezione del diritto di voto e della possibilità di rivestire cariche sociali. Al termine del biennio di prima iscrizione del nuovo socio si riunirà l’Assemblea dei soci, previa comunicazione del Presidente
dell’Associazione, che a maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto voterà sull’ammissione definitiva a socio del nuovo iscritto. In caso di rigetto della domanda la votazione avrà il valore di esclusione dell’associato con tutte le conseguenze previste per detto istituto
Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
La qualità di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa ed a frequentare le sedi dell'Associazione.
Gli associati sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al rispetto degli altri soci e dei beni di proprietà dell'Associazione;
- al pagamento della quota sociale.
Art. 5 - RECESSO E ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
La qualità di Associato si perde per "decadenza", "esclusione" e "decesso":
- la "decadenza" si ha allorchè l'associato non abbia rinnovato l'adesione entro 60 gg. dall'inizio dell'esercizio;
- l'"esclusione" sarà comunicata all'associato che non osservi il presente statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi sociali, o per indegnità o per gravi inadempienze.
I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi, dietro presentazione di una nuova domanda e relativo versamento della quota di iscrizione.
Art. 5 bis
La procedura di esclusione dell’associato si attiverà a semplice richiesta scritta e motivata di uno degli associati con poteri di voto che obbligherà il Presidente ad indire l’Assemblea dei soci entro il mese successivo dalla ricezione. La votazione per l’esclusione
dell’associato si svolgerà a voto segreto con decisione della maggioranza semplice dei presenti ad eccezione del socio interessato alla procedura di esclusione che non potrà votare. L’esito della procedura sarà annotato nel verbale delle assemblee dei soci in quanto
l’associato dichiarato decaduto non potrà essere riammesso prima di cinque anni dalla data della relativa delibera. L’eventuale procedura di riammissione sarà quella stabilita dall’art. 3bis del presente Statuto
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TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
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Art. 6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea dei Soci.
Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Cassiere. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione o di rappresentanza dell'Associazione.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo ed il preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente statuto.
Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, tramite posta ordinaria o elettronica secondo la facoltà di ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione di avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Onorario, ove lo ritenga opportuno, sulle modifiche dello Statuto e su quanto altro è ad essa demandato per Statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre voti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio. In sua assenza l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, purchè in ora diversa, la costituzione è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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TITOLO IV - FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI
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Art. 9 - FONDO COMUNE
Il fondo comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione. Esso è costituito:
- dalle quote di iscrizione versate dagli associati;
- dagli eventuali proventi generati dalle attività ed iniziative previste dall'art. 2 dl presente statuto;
- da tutti i contributi, donazioni e lasciti di enti pubblici e privatinonché dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titol acquisiti;
- dalle eccedenze attive di gestione. Di tale fondo non potrà essere chiesta la divisione dai singoli associati durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione.
Gli eventuali disavanzi di gestione saranno coperti dagli associati, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di presentazione del Rendiconto Annuale.
Art. 10 - FINANZIAMENTO
La quota di iscrizione (una tantum) e la quota sociale vengono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.
Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'Assemblea di Soci per approvazione. * * *
TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
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Art. 12 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le delibere di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione potranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dall'art. 8 del presente Statuto. Non saranno comunque considerate valide modifiche statutarie volte a cambiare l'indirizzo culturale e la natura neutrale dell'Associazione nei confronti delle opinioni politiche ed ideologiche.
Art. 13 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, qualora siano venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporne lo scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI PROVVISORIE
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Art. 14 - CARICHE TEMPORANEE
L'Assemblea Costitutiva delibera la nomina delle seguenti cariche:
Presidente: Alberto PAGNOTTI Cassiere: Carlo CORTICELLI Segretario: Giuliano Matteo CARRARA
Consiglieri: Mario VITALE, Massimiliano MARCONI
che resteranno in carica per l'espletamento delle formalità burocratiche e fino alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro il 31 dicembre 1999. Tali cariche costituiscono anche il Consiglio di Amministrazione provvisorio dell'Associazione, che decadrà con gli stessi termini delle cariche temporanee.
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    Contattateci     Ultimo aggiornamento: 23/06/2008